CODICE DI CONDOTTA
EX D.LGS. 39/2021
Codice redatto in data 26/8/2024
Approvato dal consiglio direttivo in data 29/8/2024
Indice
Definizioni ………………………………………………………………………………………………………… 3
SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI ……………………………………………………….. 4
- Introduzione …………………………………………………………………………………………………… 4
- Scopo e ambito di applicazione ………………………………………………………………………….. 4
- Valori fondamentali e comportamenti attesi ………………………………………………………….. 5
- RISPETTO DELLA PERSONA …………………………………………………………………………. 5
A.1. Principio di non violenza e divieto di abuso ………………………………………… 5
A.2) Principio di non discriminazione ………………………………………………………. 6
- B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA ……………………………………………. 7
- C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE .………………………………. 7
- D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI ………………….………………………. 7
- E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI
NOCUMENTO DELLA SALUTE ………………………………..………………………………………… 7
- F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA …….……………………………………………. 7
SEZIONE II – SEGNALAZIONI ………………………………………………………………………………… 8
- Procedura di segnalazione …………………………………………………………………………………. 8
- Procedura di indagine e sanzioni …………………………………………………………………………. 8
SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI ……………………………………………………………………….. 9
- Aggiornamenti e revisioni ………………………………………………………………………………….. 9
- Accettazione del Codice …………………………………………………………………………………… 9
Definizioni
Le seguenti definizioni si riferiscono all’intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel Codice stesso.
Ente | |
Codice di Condotta (o solo il Codice) | Codice di Condotta ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2021 |
Destinatari | Tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività sportive e non dell’Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l’Ente a qualsiasi titolo |
Segnalazioni | Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del Modello e/o del presente Codice di Condotta |
Responsabile | Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell’Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità |
Modello di Organizzazione (o solo il Modello) | Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2021 |
SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI
- Introduzione
Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo ex D. Lgs. 39/2021.
Tale Codice ha l’obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell’espletamento delle proprie attività.
Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:
- all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- alla promozione, da parte di dirigenti e tecnici, al benessere dell’atleta;
- alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- a rimuovere gli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e lo sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.
Per perseguire tali finalità e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l’Ente ha previsto (sul punto si veda il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall’Ente):
- specifiche procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso (cfr. art.10.2.b del Modello);
- verifiche, precedenti all’impiego nonché periodiche, a carico dei soggetti menzionati alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente (cfr. art.10.2.b del Modello);
- adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori (cfr. artt. 5.2 e 7 del Modello), anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori (cfr. artt. 2.4, 5.2 e 7 del Modello).
Inoltre, l’Ente si impegna ad evitare, per quanto possibile e conveniente nella valutazione complessiva della situazione, il cumulo di più funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse.
- Scopo e ambito di applicazione
Scopo principale del Codice è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati. Un buon Codice di Condotta può aiutare a prevenire e contrastare abusi, violenze o discriminazioni, consumati in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie informatiche. Fornisce, inoltre, indicazioni per gestire eventuali violazioni.
- Valori fondamentali e comportamenti attesi
Nel presente paragrafo sono riportati i valori fondamentali che l’Ente richiede di rispettare a tutti i Destinatari nonché i comportamenti attesi degli stessi e quelli inaccettabili.
- A) RISPETTO DELLA PERSONA
A.1) Principio di non violenza e divieto di abuso
L’Ente si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.
È vietato per tutti i Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all’abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.
L’Ente vieta fermamente a tutti i Destinatari di compiere:
- qualsiasi condotta o comportamento che comporti violenza fisica o verbale;
- qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali (c.d. “abuso psicologico”);
- qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico della persona e/o del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping (c.d. “abuso fisico”);
- qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante (c.d. “molestia sessuale”);
- qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati (c.d. “abuso sessuale”);
- qualunque mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici (c.d. “negligenza”);
- qualsiasi mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo (c.d. “incuria”);
- qualsiasi comportamento volto all’impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume (c.d. “abuso di matrice religiosa”);
- qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato; comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio,insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima) (c.d. “bullismo, cyberbullismo”).
I Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.
I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.
A.2) Principio di non discriminazione
Tutti i Destinatari devono astenersi da qualsiasi “comportamento discriminatorio”, anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell’attività dei dirigenti e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti.
- B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA
Tutti i Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
I Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
- C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE
Tutti i Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente, su social media, o anche innanzi ad un gruppo di persone giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
- D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI
È fatto divieto a tutti i Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.
- E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE
Tutte le attività dell’Ente sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e della incolumità pubblica.
Ogni persona, nell’ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.
È fatto divieto a tutti i Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell’atleta.
- F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA
I Destinatari sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI, dagli Organismi Sportivi ai quali è affiliato l’Ente, ivi compreso il presente Codice.
Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.
SEZIONE II – SEGNALAZIONI
- Procedura di segnalazione
Qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
In ogni caso, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare al Responsabile qualsivoglia violazione o presunta violazione del presente Codice di Condotta.
L’Ente garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).
Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all’Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione attraverso la seguente casella e-mail del Responsabile segnalazioni@tcpresident.it .
Potrà essere introdotto l’utilizzo di un numero telefonico dedicato e l’uso di strumenti di messaggistica. L’eventuale introduzione di tale canale verrà comunicato immediatamente.
Il Responsabile trasmette con cadenza annuale, all’Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport della FITP il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell’Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
Il Responsabile, qualora durante l’anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall’invio all’Ufficio per la tutela del resoconto.
- Procedura di indagine e sanzioni
Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, mediante audizioni e/o attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.
Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.
Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva di cui al Regolamento di Giustizia FITP, l’Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni con le modalità previste dal Modello (cfr. art.8). In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminiate le seguenti sanzioni:
- un richiamo verbale;
- un richiamo scritto;
- la sospensione per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell’Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
- l’allontanamento perpetuo dall’Ente con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell’Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.
La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione. Si terrà altresì conto dei motivi dell’infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale. Per i dettagli sul funzionamento del sistema disciplinare e la procedura da adottare si rimanda al Modello (cfr. art.8).
SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI
- Aggiornamenti e revisioni
L’adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio direttivo.
Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l’Ente lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.
- Accettazione del Codice
Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l’Ente.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 39/2021
Modello redatto in data 26/8/2024
Approvato dal consiglio direttivo in data 29/8/2024
Indice
Definizioni ………………………………………………………………………………………………………… 4
SEZIONE I – PARTE GENERALE ……………………………………………………………………………… 5
- Il Decreto Legislativo 39 del 2021, il Modello di Organizzazione e Controlo e il Codice di Condotta ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
- Obblighi e impegni …………………………………………………………………………………………… 7
2.1 I tesserati ………………………………………………………………………………………………… 7
2.2 I dirigenti sportivi e i tecnici ………………………………………………………………………… 8
2.3 Gli atleti …………………………………………………………………………………………………… 9
2.4 Iniziative in materia di safeguarding …………………………………………………………… 10
- Realtà dell’Ente e contesto di riferimento ……………………………………………………………. 10
3.1 Scopo dell’associazione e attività svolte …………………………………………………….. 10
3.2 Analisi delle caratteristiche dei tesserati …………………………………………………….. 10
3.2.1 Età dei tesserati ………………………………………………………………………….. 10
3.2.2 Genere dei tesserati …………………………………………………………..……….. 11
3.2.3 Tesserati con disabilità …………………..…………………………………..……….. 11
3.2.4 Tesserati di nazionalità o origine straniera ………………….…………………… 11
3.3 Analisi delle risorse umane dell’Ente …………………………………………………………. 11
3.4 Regolamenti e procedure già formalizzati ……………………………………………………. 12
3.5 Analisi della struttura della sede e degli impianti sportivi e accessori ……………… 12
3.6 Organizzazione dell’attività sportiva …………………………………………………………… 13
3.7 Viaggi e trasferte ……………………………………………………………………………………… 13
3.8 Controlli sanitari ……………………………………………………………………………………… 14
3.9 Prevenzione disturbi alimentari ….……………………………………………………………… 14
3.10 Attività sociale con i tesserati ….………………………………………………………………. 14
3.11 Rapporti tra Ente, tesserati e genitori dei tesserati minorenni ……………………….. 15
- Modalità di prevenzione e gestione del rischio ……………………………………………………… 15
- Nomina del Responsabile contro gli abusi, abusi, violenze e discriminazioni ……………… 16
5.1 Ruolo e nomina ……………………………………………..…………..…………………………… 16
5.1.1 Requisiti richiesti per la carica di Responsabile …………………….…………. 16
5.1.1.1 Requisiti di onorabilità …………………………………………………….. 16
5.1.1.2 Requisiti di professionalità ………………………………………………. 16
5.1.1.3 Ulteriori qualità e caratteristiche richieste …………………………. 16
5.1.2 Nomina del Responsabile ……………………………………………………………. 17
5.1.3 Decadenza e revoca del Responsabile …………………………………………… 18
5.2 Compiti …………………………………………………………………………………………………. 18
- Sistema di gestione delle segnalazioni ……………………………………………………………….. 19
6.1. Ambito …………………………………………………………………………………………………. 19
6.2. Tutele del segnalante ……………………………………………………………………………… 19
6.3 Modalità di segnalazione ………………………………………………………………………….. 20
- Previsione di specifici obblighi informativi …………………………………………………………… 20
- Sistema disciplinare ……………………………………………………………………………………….. 21
SEZIONE II – PARTE SPECIALE …………………………………………………………………………….. 22
- I principi di Comportamento …………………………………………………………………………….. 22
- I protocolli di contenimento del rischio attualmente in vigore ………………………………… 22
10.1 Accesso ai locali da parte degli sportivi …………………………………………………….. 23
10.2 Selezione, assunzione e gestione del personale impiegato ………………………….. 23
10.3 Predisposizione di gare/competizioni/tornei interni e trasferte ……………………… 24
10.4 Comunicazioni esterne ………………………………………………………………………….. 25
- Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati …………………………………………. 25
Definizioni
Le seguenti definizioni si riferiscono all’intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle Modello stesso.
Ente | |
Codice di Condotta | Codice di Condotta ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2021 |
Codice delle Pari opportunità | Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 |
Destinatari | Tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività sportive e non dell’Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l’Ente a qualsiasi titolo |
Linee Guida | Le Linee Guida predisposte dalla FITP per la costruzione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta |
Segnalazioni | Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del presente Modello e/o del Codice di Condotta |
Responsabile | Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell’Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità |
Modello di Organizzazione (o solo il Modello) | Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2021 |
Regolamento per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione | Il Regolamento adottato dalla FITP in data 31/08/2023, volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi del diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità |
SEZIONE I – PARTE GENERALE
- Il Decreto Legislativo 39 del 2021, il Modello di Organizzazione e Controllo e il Codice di Condotta
Con l’introduzione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, noto come “Riforma dello Sport” (di seguito anche solo il “Decreto”), il legislatore è intervenuto sull’ordinamento sportivo.
Lo scopo di tale intervento normativo consiste nella promozione, nel mondo dello Sport, di valori di parità e non discriminazione, così come di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere e, in particolare, nel prevenire e contrastare qualsiasi fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.
In particolare, con tale disposizione normativa il Legislatore ha previsto l’obbligo per gli affiliati di adottare appositi Modelli di Organizzazione e Controllo nonché Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Tale obbligo deve essere adempiuto tenendo in considerazione quanto disposto dalle apposite Linee Guida Federali finalizzate, per l’appunto, a supportare gli affiliati nella predisposizione dei suddetti Modelli e dei Codici di Condotta.
Il Modello di Organizzazione, con relativo Codice di Condotta, è aggiornato con cadenza almeno quadriennale, oltre che nel caso di adeguamento ad eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida federali o alle raccomandazioni dell’Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport della FITP.
Il presente Modello prende in considerazione, conformemente alle Linee Guida e alla normativa di riferimento, le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico- fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Tali fattispecie di abuso, violenza o discriminazione possono essere consumate in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
- Obblighi e impegni
Si riportano, di seguito, alcuni obblighi ed impegni che l’Ente ritiene indispensabili per l’esecuzione di qualsiasi attività, lavorativa e sportiva.
Tra gli altri, l’Ente, in pieno spirito di collaborazione educativa, si impegna ad incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o c.d. patti “di corresponsabilità o collaborazione”.
Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dall’Ente, dagli atleti e dai genitori degli atleti minorenni, enuncia i principi e i comportamenti che l’Ente, gli atleti e i genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.
2.1 I tesserati
Tutti i tesserati – nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all’attività dell’Ente – si impegnano a:
- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) comportarsi conformemente a qualsiasi principio etico riportato nel Codice di Condotta nonché di agire nel pieno rispetto del presente Modello;
- c) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- d) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- e) garantire una corretta educazione e formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- f) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
- g) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- h) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- i) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- j) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
L’Ente si impegna, al momento del tesseramento, a informare il tesserato o eventualmente coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale, del contenuto del Modello e del Codice di Condotta, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (cfr. art. 5).
2.2 I dirigenti sportivi e i tecnici
Allenatori e tecnici devono rivestire un ruolo determinante nella messa in atto di azioni specifiche per assicurare la fruizione dell’attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e che garantisca la tutela degli appartenenti a tale contesto.
Allenatori, tecnici e i dirigenti sportivi ricoprono un ruolo fondamentale nella diffusione e nel monitoraggio del rispetto del Modello e del Codice di Condotta, nonché di tutte le politiche e procedure in materia. La loro attività risulta fondamentale anche nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l’avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l’accesso di chiunque al mondo dello sport.
In particolare, i dirigenti sportivi e i tecnici nell’esercizio della loro attività e, in generale, nell’ambito di qualsiasi rapporto con gli sportivi e qualsiasi tesserato si impegnano a:
- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
L’Ente si impegna a inserire in tutti i contratti che verranno stipulati con dirigenti sportivi che hanno contatti diretti con i tesserati e con i tecnici una specifica clausola per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi attraverso la quale il dirigente sportivo o il tecnico si impegnino a rispettare i principi stabiliti da questo Modello e dal Codice di Condotta. L’Ente integrerà con questa clausola anche i contratti già in essere al momento dell’approvazione di questo modello.
2.3 Gli atleti
Tutti gli atleti si impegnano – nello svolgimento delle competizioni sportive e, in generale, nello svolgimento di qualsiasi attività comunque collegata o connessa alle attività dell’Ente – a:
- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.
2.4 Iniziative in materia di safeguarding
Il Responsabile si impegna ad incentivare la partecipazione dei Destinatari alle iniziative di formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia di safeguarding.
- Realtà dell’Ente e contesto di riferimento
Al fine di individuare procedure adeguate al contesto di riferimento viene ora effettuata un’analisi della realtà dell’Ente e vengono fornite informazioni utili per identificare i potenziali rischi e le migliori modalità di prevenzione e controllo. Tali informazioni vengono fornite in modo analitico, ordinato in base ai vari aspetti rilevanti per la predisposizione delle procedure necessarie per la tutela dei minori e la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni.
3.1 Scopo dell’associazione e attività svolte
L’Ente, ha per scopo principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) o di altri enti cui è già affiliata e cui eventualmente in futuro riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dei propri associati e/o tesserati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.
L’Ente svolge anche, nell’ambito delle proprie attività sportive, corsi multi-disciplinari sportivi sotto forma di centro estivo e ha la disponibilità di impianti sportivi comprendenti due piscine, un campo da beach-tennis, un campo da green-tennis, un campo da calcetto.
Al momento dell’approvazione del presente documento l’Ente non svolge sport da contatto.
3.2 Analisi delle caratteristiche dei tesserati
3.2.1 Età dei tesserati
I tesserati che svolgono attività sportiva hanno età che spaziano dall’infanzia alla terza età. Anche i corsi e le attività agonistica prevedono la partecipazione di soggetti di ogni età (da 5 anni a categoria “over”). La percentuale dei tesserati minorenni si attesta indicativamente nel 20% del totale.
Questo dato potrà indirizzare l’operato dell’Ente al fine di prevenire comportamenti discriminatori per età.
3.2.2 Genere dei tesserati
Al momento dell’approvazione del presente documento l’Ente ha 395 tesserati di cui circa il 69% maschi e circa il 31% femmine.
L’organizzazione dei corsi e delle attività sportive prevede attività “miste” in cui vengono svolte attività agonistiche, didattiche o formative con la partecipazione contemporanea di maschi e femmine.
Al momento dell’approvazione del presente documento non sono a conoscenza dell’Ente situazioni relative a tesserati che non si identifichino in uno specifico genere (fluidità di genere) o intendano valutare percorsi di transizione di genere.
Questo dato potrà indirizzare l’operato dell’Ente al fine di prevenire comportamenti discriminatori per genere o orientamento sessuale. Inoltre questo dato servirà come punto di partenza per monitorare i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione (art. 5.2).
3.2.3 Tesserati con disabilità
Al momento dell’approvazione del presente documento l’Ente non ha tesserati con disabilità.
L’Ente non svolge attività paralimpica.
Questo dato potrà indirizzare l’operato dell’Ente al fine di prevenire comportamenti discriminatori basati sulla disabilità e le caratteristiche fisiche. Inoltre questo dato servirà come punto di partenza per monitorare i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione (art. 5.2).
3.2.4 Tesserati di nazionalità o origine straniera
Al momento dell’approvazione del presente documento la percentuale dei tesserati dell’Ente di nazionalità o origine straniera si attesta indicativamente nell’uno per cento del totale.
Questo dato potrà indirizzare l’operato dell’Ente al fine di prevenire comportamenti discriminatori basati su etnia e colore. Inoltre questo dato servirà come punto di partenza per monitorare i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione (art. 5.2).
3.3 Analisi delle risorse umane dell’Ente
L’Ente viene amministrato da un Consiglio Direttivo di 9 membri di cui 8 maschi e una femmina. All’interno dell’organo amministrativo non sono state conferite specifiche deleghe rilevanti al fine della tutela dei minori e la prevenzione degli abusi.
L’Ente ha nominato, in forza di disposizione statutaria, un collegio dei probiviri di 3 membri. Tutti i membri del collegio dei probiviri sono maschi.
L’Ente si avvale di una figura di riferimento con capacità professionali in campo psicologico che è inserita nello staff. La collaborazione con questa psicologa professionista avviene in forza di un accordo che assicura assistenza in caso di necessità su richiesta dell’Ente e consulenza individuale ai tesserati delle Squadre che ne facciano richiesta sulla base di accordi individuali.
L’Ente si avvale di una figura di riferimento con capacità professionali nel campo della prevenzione dei disturbi alimentari che è inserita nello staff. La collaborazione con questo nutrizionista avviene in forza di un accordo che assicura assistenza in caso di necessità su richiesta dell’Ente e consulenza ai tesserati delle Squadre che ne facciano richiesta sulla base di accordi individuali.
3.4 Regolamenti e procedure già formalizzati
L’Ente dispone di un Regolamento articolato in oltre cinquanta articoli che disciplina, tra l’altro, l’accesso alla sede sociale, agli impianti e alle attrezzature sportive; le norme di comportamento ed uso degli impianti e attrezzature sportive; le modalità di fruizione degli impianti sportivi e degli spogliatoi. Con riferimento all’utilizzo degli spogliatoi, il Regolamento autorizza l’utilizzo degli spogliatoi di sesso opposto per i figli degli associati/ tesserati di età inferiore ai sei anni accompagnati dal proprio genitore.
Il Regolamento disciplina anche le modalità di irrogazione dei provvedimenti disciplinari adottati attraverso il Collegio dei Probiviri.
Al momento dell’approvazione del presente documento non sono state formalizzate procedure specifiche per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi.
3.5 Analisi della struttura della sede e degli impianti sportivi e accessori
L’Ente ha sede in un’area di circa 18.000 mq recintata (d’ora innanzi definita anche Area) ove sono posti tutti gli impianti e le attrezzature sportive utilizzate, nonché la club-house e gli ambienti accessori (spogliatoi).
L’accesso all’Area è regolamentato e controllato. Il cancello pedonale e carrabile può essere aperto solo dagli associati con apposita app, l’ingresso alla club-house e agli impianti sportivi e accessori avviene attraverso un tornello che può essere aperto solo dagli associati con apposita app. L’intera zona dell’ingresso e gran parte dell’area utilizzata per le attività sportive sono controllate attraverso l’uso di telecamere. L’ingresso ai tesserati che non siano anche associati e agli ospiti viene autorizzato di volta in volta dalla segreteria o dalla direzione.
Una volta avuto accesso all’Area gli associati, i tesserati e gli ospiti hanno libertà di muoversi negli spazi. In ogni caso l’accesso a particolari spazi o impianti è disciplinato dal Regolamento interno (cfr. art. 3.4) che, in particolare, limita l’accesso a ospiti o tesserati non associati.
All’interno dell’Area esiste un luogo che risulta sempre presidiato (negli orari di apertura) riconducibile all’ingresso della club-house ove sono posizionate la segretaria, la direzione e il bar.
Esiste una zona di grande passaggio, posta subito dopo l’ingresso della club-house, in prossimità della segreteria e vicino al bar e alla sala principale della club-house che viene già oggi utilizzata come area per esporre gli avvisi e le comunicazioni agli associati. Tale zona appare idonea all’esposizione di questo Modello di Organizzazione e Controllo, del Codice di Condotta e dei documenti ad essi correlati che devono essere resi disponibili agli associati e ai tesserati.
Sussistono ancora barriere architettoniche che impediscono la piena fruizione di tutti gli spazi dell’Area ai disabili o in ogni caso a tutte le persone con difficoltà motorie.
Esiste un locale utilizzato come infermeria all’interno dell’edificio che ospita la club-house.
Gli impianti sportivi a disposizione dell’Ente all’interno dell’Area sono rappresentati da nove campi da tennis (sei adiacenti all’aperto – due vengono coperti durante la stagione invernale – e tre al coperto contenuti in una struttura fissa), due campi da padel adiacenti, tre campi da pickleball adiacenti, una palestra, due piscine, un campo da beach-tennis, un campo da green-tennis e un campo da calcetto.
A servizio degli impianti sportivi sono presenti ambienti ad uso spogliatoio. Tali ambienti sono divisi tra maschi e femmine, mentre attualmente non sono presenti divisioni (né fisiche, né in funzione di orari di fruizione degli spazi) tra adulti e minorenni, tra atleti e tecnici o tra le diverse squadre o corsi.
Gli spogliatoi sono dotati di docce. Ogni doccia ha un proprio spazio chiuso che la separa dalle altre.
3.6 Organizzazione dell’attività sportiva
L’attività sportiva viene svolta sia in forma individuale dagli associati e/o dai tesserati, sia in forma organizzata attraverso lo svolgimento di attività didattica o formativa (partecipazione a corsi) o di attività agonistica (squadre che partecipano a campionati).
L’attività svolta in forma individuale è disciplinata dal Regolamento interno (cfr. art. 3.4). L’attività organizzata, sia essa agonistica, didattica o formativa, è diretta dallo staff tecnico dell’Ente. Esiste un organigramma in cui ogni squadra, corso o gruppo di tesserati (d’ora innanzi semplicemente Squadra) ha un responsabile di riferimento. Ogni Squadra organizzata è seguita da un solo tecnico/ allenatore. Le singole Squadre hanno partecipanti di età simile. I tesserati agonisti possono liberamente decidere a quali gare partecipare. Sono previste per le Squadre anche sessioni di allenamento individuali per singoli atleti. Sono previste anche lezioni individuali o collettive per gli associati e/o tesserati che svolgono attività in forma individuale senza far parte di alcuna Squadra. Le Squadre svolgono allenamenti con strumenti sportivi con regolazione dell’intensità quale cardiofrequenzimetro e attrezzi da palestra. Ai membri delle Squadre vengono consigliati regimi alimentari con la consulenza del nutrizionista di riferimento dell’Ente (cfr. art. 3.3) e può essere consigliato l’utilizzo di integratori alimentari sotto controllo specialistico e su prescrizione con la consulenza del nutrizionista di riferimento dell’Ente qualora gli stessi vengano somministrati su indicazione dell’Ente (cfr. art. 3.3).
3.7 Viaggi e trasferte
L’Ente non ha organizzato e non gestisce un sistema di trasporto dei tesserati (in particolare minorenni) dalla propria abitazione agli impianti sportivi.
Nello svolgimento dell’attività organizzata vengono periodicamente pianificate ed effettuate trasferte. La frequenza delle trasferte dipende dai calendari dei campionati di categoria che vengono effettuati dall’Ente. Le trasferte vengono organizzate, a seconda delle circostanze, direttamente dall’Ente (anche con mezzi noleggiati) o dai tesserati con mezzi propri. Le trasferte non hanno al momento mai avuto rilevanza internazionale. Le trasferte possono prevedere pernottamenti esterni. L’organizzazione dei pernottamenti esterni viene effettuata direttamente dall’Ente. È consentito ai genitori dei tesserati minorenni o ai tesserati maggiorenni di partecipare alle decisioni inerenti l’organizzazione dei pernottamenti esterni. In ogni caso l’organizzazione delle trasferte prevede sempre che le camere siano separate tra maschi e femmine e che siano separate tra squadre diverse. A seconda delle necessità e delle circostanze può accadere che le camere siano condivise tra adulti e minori o tra atleti e tecnici. Tutte le camere utilizzate per le trasferte sono dotate di bagno in camera.
3.8 Controlli sanitari
Lo svolgimento dell’attività sportiva prevede l’obbligo di controlli sanitari periodici che comportano il rilascio di certificato di idoneità alla pratica sportiva. L’organizzazione di tali controlli sanitari viene lasciata all’iniziativa del singolo tesserato. L’Ente si limita a verificare l’esistenza del certificato e che questo non sia scaduto. L’Ente ha stipulato convenzioni con centri medici esterni per la svolgimento delle visite necessarie, ma i tesserati sono liberi di rivolgersi a qualsiasi centro medico autorizzato di loro gradimento.
Non vengono svolti controlli medici periodici, né visite mediche, sedute di fisioterapia o di massaggio nella sede dell’Ente.
Non viene effettuata alcuna visita o controllo sanitario all’interno della sede dell’Ente per il controllo della crescita o di particolari parametri fisici dei tesserati.
3.9 Prevenzione disturbi alimentari
Come già precedentemente indicato (cfr. art.3.3) l’Ente si avvale di una figura di riferimento con capacità professionali nel campo della prevenzione dei disturbi alimentari. Al momento tale figura si occupa esclusivamente di formazione e consulenza sui regimi alimentari alle Squadre o comunque nell’ambito dell’attività sportiva organizzata (cfr. art. 3.6).
Durante l’attività sportiva organizzata annualmente nella disciplina del tennis viene fornita esclusivamente acqua.
Durante l’attività sportiva svolta attraverso corsi multi-disciplinari sportivi sotto forma di centro estivo vengono forniti alimenti e bevande con un assortimento di prodotti accuratamente e appositamente selezionati da personale competente sulla base delle esigenze nutrizionali dei tesserati minori.
Nell’Area ove è posta la sede dell’Ente esiste un bar ove è possibile acquistare brioches, dolci, panini, snack, gelati e bevande. È presente anche un ristorante.
3.10 Attività sociale con i tesserati
Al fine di integrare maggiormente i tesserati tra loro e di promuovere l’amicizia e la coesione tra i membri delle Squadre, l’Ente organizza cene sociali in occasione di particolari momenti (feste natalizie, fine corso, fine campionato ecc…). I tesserati non hanno l’obbligo di partecipare a queste iniziative. Non esistono tifoserie organizzate, né altre forme di socializzazione istituzionalizzate o obbligatorie. Non esistono riti o cerimonie che vengano tradizionalmente effettuate nel momento di ingresso nella Squadra di nuovi atleti o tesserati. Non esistono tradizioni legate all’attività sportiva o all’Ente che richiedano comportamenti particolari dei tesserati in determinati contesti al di fuori delle gare.
3.11 Rapporti tra Ente, tesserati e genitori dei tesserati minorenni
Le comunicazioni tra Ente e tesserati (o genitori dei tesserati minorenni) avvengono principalmente attraverso sistemi di messaggistica. Al momento non è in uso alcuno specifico software per la trasmissione di questo tipo di comunicazioni.
I genitori dei tesserati minorenni possono avere accesso durante gli allenamenti, le lezioni collettive e le lezioni individuali. Tuttavia i genitori vengono invitati a non presenziare in maniera continuativa e costante, ma solo saltuariamente al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività sportiva.
I genitori dei tesserati minorenni possono accompagnare i tesserati nelle trasferte, anche con pernottamento, previo coordinamento con l’Ente e sostenimento delle spese di trasferta.
I tesserati e i genitori dei tesserati minorenni ricevono richiesta dall’Ente per il diritto all’utilizzo delle immagini o delle riprese delle attività sportive svolte dall’Ente.
È ammessa la presenza dei genitori dei tesserati minorenni negli spogliatoi e, fino ai sei anni di età tale presenza viene richiesta obbligatoriamente per fornire assistenza al bambino tesserato.
- Modalità di prevenzione e gestione del rischio
L’Ente ha individuato le attività che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di condotte volte ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.
Al fine di porre in essere le corrette misure di prevenzione e gestione della commissione delle condotte prese in considerazione all’art. 1, l’Ente ha effettuato, nel precedente paragrafo 3, un’analisi della propria realtà individuando potenziali rischi, i soggetti interni (responsabili dell’attività stessa), e i soggetti esterni coinvolti (ad esempio, se l’attività prevede o meno il rapporto con il pubblico e, nel caso, con soggetti minorenni) nonché gli eventuali controlli/accortezze già previsti dall’Ente stesso.
Alla luce dell’analisi citata, l’Ente ha implementato le misure descritte nei successivi articoli del presente documento.
L’Ente si impegna a rinnovare tale analisi ogni quattro anni nonché ogniqualvolta dovessero intervenire modifiche organizzative significative ovvero novità normative rilevanti.
- Nomina del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni
5.1 Ruolo e nomina
5.1.1 Requisiti richiesti per la carica di Responsabile
Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni (d’ora innanzi semplicemente Responsabile) è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell’Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità.
Oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità il Responsabile deve detenere anche particolari qualità che lo rendano specificamente adatto alla carica.
5.1.1.1 Requisiti di onorabilità
In particolare, ai fini di questo regolamento il Responsabile detiene i requisiti di onorabilità richiesti qualora rispetti, congiuntamente le seguenti condizioni:
- non sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per qualsiasi delitto non colposo per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni;
- non abbia procedimenti giudiziari in corso per reati intenzionali violenti (omicidio, lesioni gravi o gravissime, violenza sessuale, violenza privata); delitti contro l’uguaglianza (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa; reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità); delitti in tema di pedofilia (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescamento di minorenni).
5.1.1.2 Requisiti di professionalità
Ai fini del presente regolamento il Responsabile detiene i requisiti di professionalità richiesti qualora rispetti, congiuntamente le seguenti condizioni:
– detenga ampie conoscenze in relazione alla specifica disciplina giuridica sulla tutela dei minori, la prevenzione contro gli abusi, la violenza e la discriminazione di cui si occupa questo Modello;
– detenga nozioni almeno basilari di psicologia, psico-terapia, supporto nei confronti di persone con difficoltà di qualsiasi natura (counseling);
5.1.1.3 Ulteriori qualità e caratteristiche richieste
Infine, per poter essere nominato alla carica, è richiesto al Responsabile il possesso delle seguenti qualità e caratteristiche:
– una specifica capacità di attenzione, comprensione ed empatia ed un’esperienza professionale o personale che gli permetta di comprendere i segnali di pericolo, o anche semplicemente di disagio che dovesse rilevare nel corso della sua attività di controllo;
– la presenza abituale nei luoghi in cui viene svolta l’attività dell’Ente preferibilmente in funzione di un ruolo esercitato ulteriore rispetto a quello di Responsabile;
– il godimento della considerazione generale di essere degno di fiducia;
- la mancanza di contatti diretti continuativi con i potenziali destinatari degli abusi
5.1.2 Nomina del Responsabile
Il Responsabile è formalmente nominato dal Consiglio direttivo dell’Ente.
Prima che il Consiglio direttivo dell’Ente proceda alla nomina del Responsabile, il soggetto individuato per assumere la carica deve dichiarare con autocertificazione rilasciata nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di possedere tutti i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dal presente Modello di Organizzazione e Controllo (cfr. artt. 5.1.1.1 e 5.1.1.2).
Prima di procedere alla nomina del Responsabile, il Consiglio direttivo dell’Ente deve verificare ed attestare di essere a conoscenza del fatto che il soggetto nominato a questa carica possieda le particolari qualità che lo rendono specificamente adatto alla carica previste da questo Modello (cfr. art. 5.1.1.3).
Nel momento della nomina del Responsabile l’Ente dovrà immediatamente richiedere in qualità di datore di lavoro al Casellario Giudiziale della provincia in cui ha sede il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art.25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia). Nel caso in cui non sussista rapporto di lavoro tra l’Ente e il Responsabile (e quindi l’Ente non sia autorizzato a richiedere il certificato in qualità di datore di lavoro) quest’ultimo si dovrà impegnare a richiedere immediatamente il certificato e consegnarlo all’Ente.
La nomina, formalmente accettata dal soggetto designato e riportante dichiarazione di comprensione degli obblighi derivanti da tale nomina, viene comunicata alla Federazione nel momento dell’affiliazione sul sistema Management, tramite il portale FITP Connect HUB, e affissa in una specifica bacheca presso la sede dell’Ente con indicazione dei suoi recapiti. La nomina viene anche indicata immediatamente sul sito web dell’Ente. L’Ente è consapevole del fatto che la Federazione, a tal proposito, si riserva il diritto di procedere alle opportune verifiche, attraverso la visione di copia dell’atto di nomina inserito sul sistema Management.
Nel caso in cui il Responsabile venga meno per rinuncia alla carica, decadenza o revoca, il Consiglio direttivo dell’Ente procede senza indugio a nominare un nuovo Responsabile che abbia i requisiti e le caratteristiche previste da questo Modello (art. 5.1.1) con le stesse modalità sopra previste in questo articolo.
5.1.3 Decadenza e revoca del Responsabile
Il Responsabile nominato decade immediatamente dalla carica non appena venga meno uno dei requisiti di onorabilità e/o professionalità indicati in precedenza o nel caso in cui il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art.25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia) risultasse positivo.
L’Ente potrà revocare l’incarico di Responsabile qualora sia stata accertata, a seguito del verificarsi di eventi riconducibili all’attività svolta, la mancanza delle particolari qualità che lo rendono specificamente adatto alla carica previste da questo Modello (cfr. art. 5.1.1.3), ovvero nel caso in cui il Responsabile sia venuto meno in maniera continuativa o dolosa ai compiti ad esso assegnati (cfr. art. 5.2) o abbia ignorato le segnalazioni ricevute o non ne abbia dato corso nel caso in cui appariva evidente una responsabilità.
In caso di revoca dell’incarico il Responsabile potrà comunicare all’Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport della FITP le eventuali mancanze dell’Ente che hanno costituito il reale motivo della revoca.
5.2 Compiti
Il Responsabile ha i seguenti compiti:
– prevenire e contrastare ogni tipo di abuso violenza o discriminazione sui tesserati;
– garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021;
– informare tutti i Destinatari dell’approvazione del Modello e del Codice di Condotta e assicurare la pubblicità degli stessi sia sul sito internet sia tramite affissione in appositi spazi all’interno della sede dell’Ente stesso;
– informare tutti i Destinatari di qualsiasi aggiornamento e/o modifica del Modello e del Codice di Condotta e assicurare la pubblicità degli stessi sia sul sito internet sia tramite affissione in appositi spazi all’interno della sede dell’Ente stesso, anche trasmettendo informative periodiche;
– promuovere e diffondere materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
– diffondere il Regolamento e il materiale correlato, ad esempio tramite affissione nella specifica bacheca, e metterli a disposizione in ogni sede di svolgimento delle attività sportive (es. luogo di gara, luogo di allenamento);
– diffondere e pubblicizzare periodicamente ai tesserati le procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
– svolgere le necessarie verifiche ed indagini nel caso di segnalazioni relative a condotte potenzialmente in violazione del presente Modello o del Codice di Condotta;
– monitorare periodicamente i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione che l’Ente si era prefissato.
Il Responsabile riceve segnalazioni anche da parte di medici, operatori sanitari ovvero da allenatori e tecnici che abbiano ravvisato un qualsivoglia segnale di abuso nei confronti degli atleti.
Sarà poi compito del Responsabile attivarsi per portare a termine le necessarie verifiche e l’eventuale istruttoria necessaria.
Al Responsabile, all’Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport della FITP ed all’Ufficio del Procuratore federale è garantito l’accesso alle informazioni ed alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.
L’inosservanza, da parte del Responsabile, dei propri compiti costituisce illecito disciplinare ai sensi del “Regolamento contro la violenza di genere nello sport” della FITP.
- Sistema di gestione delle segnalazioni
6.1. Ambito
Tutti i Destinatari che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile.
Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, pianificando, ove ritenute utili o necessarie, attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.
Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.
Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.
Il Responsabile, una volta accertato il verificarsi della condotta segnalata procede a trasmettere le informazioni all’Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport della FITP e al Procuratore Federale congiuntamente al soggetto segnalante.
In ogni caso, il Responsabile è tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza annuale, all’Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport della FITP il resoconto di tutte le segnalazioni ricevute. Il Responsabile, qualora durante l’anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall’invio del resoconto all’Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport della FITP.
6.2. Tutele del segnalante
È garantita la riservatezza e l’anonimato del segnalante – salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente – nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile.
Il Responsabile agisce in modo da garantire che il segnalante non sia soggetto a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongono diversamente). Inoltre, è vietata qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
– presentato una denuncia o una segnalazione;
– manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
– assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
– reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
– intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni siano trasmesse in maniera anonima all’Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo.
Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
A tal proposito, si segnala sin da ora che, in caso di segnalazioni che dovessero risultare palesemente infondate e trasmesse in mala fede o discriminatorie o, in qualsiasi modo, diffamatorie, troveranno applicazioni le sanzioni previste dalla Federazione e dal Regolamento di Giustizia Sportiva FITP.
6.3 Modalità di segnalazione
Qualsiasi segnalazione da parte di qualsiasi Destinatario relativa ad eventuali pratiche discriminatorie, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive dovranno essere indirizzate al Responsabile all’apposita casella e-mail segnalazioni@tcpresident.it .
Il Responsabile, di concerto con il Consiglio direttivo dell’Ente, potrà decidere di autorizzare le segnalazioni anche attraverso l’utilizzo di un numero telefonico dedicato e l’uso di strumenti di messaggistica.
L’accesso alla casella e-mail sopra indicata (ed eventualmente alla linea telefonica che dovesse essere introdotta) dovrà essere garantito esclusivamente al Responsabile e ciò anche se il dominio della casella e-mail sia di pertinenza dell’Ente.
- Previsione di specifici obblighi informativi
Oltre agli specifici obblighi informativi descritti all’art. 5.2 in capo al Responsabile, l’Ente si impegna a:
- informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle tenniste e dei tennisti o in ogni caso dei tesserati, del Modello;
- diffondere e dare l’accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- diffondere i protocolli adottati relativamente alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- diffondere e dare l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- diffondere e pubblicizzare periodicamente presso i tesserati le procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- informare i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FITP.
Sotto un altro profilo, si rammenta l’obbligo per tutti i Destinatari di dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile.
- Sistema disciplinare
L’Ente è consapevole che la violazione degli obblighi assunti attraverso il presente Modello, ivi incluso il Codice di Condotta, qualora sia stata compiuta da parte di propri organi e/o dal Responsabile o possa essere ad essi ricondotta, comporta una violazione degli impegni assunti in qualità di affiliato FITP.
Nel caso in cui, attraverso l’attività di prevenzione e contrasto degli abusi, le violenze e le discriminazioni previste da questo Modello, anche a seguito di segnalazione ricevuta dal Responsabile ed eventuale attività ispettiva conseguente (cfr. art.6), vengano accertate violazioni dei principi contenuti nel presente Modello di Organizzazione e Controllo e nel Codice di Condotta o l’effettivo compimento di atti di abuso, violenza e discriminazione come definiti in questo documento (cfr. art.1), ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva di cui al Regolamento di Giustizia FITP, l’Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminiate le seguenti sanzioni:
- un richiamo verbale;
- un richiamo scritto;
- la sospensione per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell’Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
- l’allontanamento perpetuo dall’Ente con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell’Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.
La sanzione verrà comminata dal Responsabile che dovrà comunicare anticipatamente tale decisione al Consiglio direttivo rendendo una informativa completa della situazione. Il Responsabile, dopo avere effettuato la comunicazione di cui sopra al Consiglio direttivo, notificherà, in forma scritta (anche tramite e-mail o sistemi di messaggistica) la sanzione al soggetto responsabile della violazione (o a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale in caso di responsabile minorenne). La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione. Si terrà, altresì, conto dei motivi dell’infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale (cfr. art. 6.1).
Si rammenta, come anticipato all’art. 6.2, l’applicabilità delle sopramenzionate sanzioni anche nel caso di segnalazioni infondate, discriminatorie e/o, in qualsiasi modo, diffamatorie.
Il responsabile della violazione che ha ricevuto la sanzione (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale nel caso di minorenni), potrà presentare difese o contestazioni in forma scritta da far pervenire congiuntamente al Responsabile e al Consiglio direttivo. Il Responsabile, sentito il Consiglio direttivo, dopo aver preso visione delle difese o delle contestazioni, potrà procedere a rimuovere o rimodulare, riducendola, la sanzione applicata.
Qualora il responsabile della violazione a cui dovrebbe essere applicata la sanzione abbia la qualifica di associato dell’Ente o ne rappresenti un organo sociale, il Responsabile, prima di comminare la sanzione, dovrà rendere una informativa completa della situazione, oltre che al Consiglio direttivo, anche al Collegio dei probiviri al fine di coordinare il procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari correlate alla violazione di questo Modello con il procedimento previsto dall’articolo 30 dello statuto sociale vigente e dal capitolo XIV del Regolamento dell’associazione (cfr. art.3.4).
SEZIONE II – PARTE SPECIALE
- I principi di Comportamento
L’Ente, sensibile all’esigenza di creare un ambiente sano, protetto e inclusivo, senza ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti, nonché al fine di prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ha individuato alcuni principi di comportamento fondamentali che devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Destinatari nell’espletamento di tutte le attività in qualsiasi modo connesse con le attività dell’Ente.
In questa sede vengono enunciati tali principi mentre la trattazione degli stessi è demandata al Codice di Condotta che è da intendere come parte integrante del presente Modello.
- a) Rispetto della persona
a.1) Principio di non violenza e divieto di abuso
a.2) Principio di non discriminazione
- b) Principio di lealtà, probità e correttezza
- c) Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
- d) Divieto di alterazione dei risultati sportivi
- e) Diritto alla salute degli atleti e divieto di doping e di altre forme di nocumento per la salute
- f) Osservanza della disciplina sportiva
- I protocolli di contenimento del rischio attualmente in vigore
L’Ente, sensibile all’esigenza di creare un ambiente sano, protetto e inclusivo nonché a prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ha implementato i seguenti principi di controllo.
10.1 Accesso ai locali da parte degli sportivi
Presidio a)
In tutti i locali dell’Ente a cui abbia accesso il tesserato/ atleta per lo svolgimento dell’attività sportiva è garantito l’accesso anche agli accompagnatori degli atleti minorenni e degli atleti con disabilità e, in ogni caso, quando questo venga richiesto dall’atleta.
È ammesso l’accesso agli spogliatoi degli esercenti la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni. Viene richiesta obbligatoriamente la presenza di chi esercita la responsabilità genitoriale per fornire assistenza al bambino tesserato fino ai sei anni di età (cfr. art. 3.11).
L’Ente si impegna ad adeguare a quanto previsto nel presente Modello le clausole del proprio Regolamento (cfr. art. 3.4) relative all’accesso alla sede sociale (Capitolo III).
Presidio b)
L’Ente garantisce a tutti i suoi atleti, dipendenti e a tutte le persone che frequentano la struttura l’accesso ai propri locali senza discriminazione alcuna e nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (cfr. art. 3.4).
L’Ente si impegna ad inserire nel Regolamento (cfr. Art. 3.4) una clausola che impedisca di porre limiti all’accesso alla sede sociale e ai propri locali (Capitolo III) generando in questo modo discriminazioni per ragioni di genere, etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Presidio c)
Nell’ambito della selezione del personale che abbia accesso ai propri locali e/o abbia contatto con gli sportivi (atleti e tesserati in genere), l’Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati.
Presidio d)
Per quanto riguarda l’accesso ai propri locali l’Ente si impegna a gestire qualsivoglia richiesta da parte degli atleti, dei preparatori, dipendenti, o altri soggetti che frequentano i propri locali in relazione all’utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici. Si impegna, inoltre a disincentivare l’uso di telefoni cellulari durante gli allenamenti e a promuoverne il corretto utilizzo all’interno degli spogliatoi (es. non effettuare riprese video o scatti fotografici in tali locali all’insaputa dei compagni o senza previo consenso).
10.2 Selezione, assunzione e gestione del personale impiegato
Presidio a)
Nell’ambito della selezione del personale tutti gli annunci di lavoro saranno indirizzati ad ambo i sessi, garantendo l’accesso alle posizioni senza preclusioni o pregiudizi in ragione delle caratteristiche personali dei canditati (quali ad esempio, etnia, orientamento sessuale, identità sessuale o religione).
Presidio b)
Nell’ambito della selezione del personale l’Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati, nonché per quanto riguarda la selezione dei tecnici, al momento della conclusione dell’accordo di ingaggio, viene chiesto di firmare un’autodichiarazione nella quale dichiarano di non avere vertenze che riguardano reati o illeciti in qualsiasi modo collegati con fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.
Tali requisiti devono permanere in capo ai soggetti impiegati all’interno dell’Ente, il quale si riserva di effettuare verifiche periodiche nei confronti dei soggetti che collaborano con esso a qualsiasi titolo e a conservare la documentazione attestante la loro idoneità nei modi e termini stabiliti dalla legge.
In ogni caso l’Ente, nel momento in cui stipula un accordo di collaborazione di qualunque genere con operatori sportivi che operino in diretto contatto con i tesserati minori, dovrà immediatamente richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art.25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia)al Casellario Giudiziale della provincia in cui ha sede. Qualora il “certificato antipedofilia” richiesto riportasse esito positivo, il rapporto di collaborazione con l’operatore sportiva dovrà essere immediatamente risolto.
Presidio c)
L’Ente ha stabilito criteri oggettivi per la promozione e la crescita delle risorse assunte al suo interno e assicura che – in nessun modo – queste saranno influenzate da criteri relativi a genere, orientamento sessuale o identità sessuale.
10.3 Predisposizione di gare/competizioni/tornei interni e trasferte
Presidio a)
L’Ente, nell’ambito dell’organizzazione di gare e competizioni, assicura la parità di trattamento di tutti i partecipanti senza alcuna preclusione e discriminazione.
In particolare, nell’ambito di tutte le competizioni sportive, verrà prevista la possibilità di contattare l’organizzazione al fine di sottoporre qualsiasi domanda, richiesta di approfondimento di eventuali dinieghi di partecipazione.
Presidio b)
In caso di viaggi o trasferte l’Ente si assicura che eventuali figure che accompagnano gli atleti, sia minorenni sia maggiorenni, abbiano espressamente accettato il Modello di Organizzazione e il Codice di Condotta e che abbiano effettuato tutta la formazione obbligatoria di cui al presente Modello.
Presidio c)
In caso di viaggi e trasferte eventuali pernottamenti saranno comunicati con anticipo ai genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli atleti, o coloro a cui è affidata la cura degli atleti), i quali saranno messi a conoscenza delle opzioni di pernottamento (camere singole, camere doppie) e, in nessun caso, sarà vietato al singolo atleta di esprimere la propria preferenza.
10.4 Comunicazioni esterne
Presidio a)
Prima della pubblicazione di contenuti multimediali, sul sito internet o sui social network, ovvero prima della stampa di qualsiasi locandina, il contenuto deve essere approvato dal Responsabile, il quale dovrà verificare che il contenuto non sia lesivo o comunque contrario ai principi fondamentali dell’Ente.
- Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati
L’Ente, nell’ottica di rendere un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, ha previsto, oltre ai presidi menzionati nell’articolo precedente, di procedere alla messa in atto delle seguenti azioni:
- inserire all’interno dei contratti di lavoro per tecnici, dirigenti sportivi, medici e operatori sanitari e chiunque altro sottoscriva un rapporto di collaborazione o prestazione di attività lavorativa con l’Ente la seguente clausola contrattuale: “Dichiaro di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Controllo dell’Ente e del Codice di Condotta e di impegnarmi a rispettare i principi in essi stabiliti”;
- procedere con un’informativa dedicata ai medici e agli operatori sanitari – che a qualsiasi titolo collaborano o cooperano con l’Ente – al fine di renderli edotti dei propri obblighi di segnalazione verso il Responsabile di qualsiasi segno di abuso che dovessero intravedere nello svolgimento delle proprie attività;
- oltre alla formazione obbligatoria nonché ai piani di informazione e formazione definiti nel presente Modello, l’Ente si impegna a definire un ulteriore piano di informazione e formazione rivolto ai tecnici, agli operatori sanitari nonché a qualsiasi soggetto interessato, avente ad oggetto i seguenti ambiti:
- disturbi alimentari, come riconoscerli e come aiutare i soggetti più fragili;
- educazione alimentare: lo sport e una corretta educazione alimentare;
- educazione sentimentale e parità di genere;
- abusi, come riconoscere gli indizi degli abusi fisici e psicologici;
- agevolare l’accesso di eventuali psicologi, psicoterapeuti o altri professionisti che supportino l’atleta in tutti i luoghi appartenenti all’Ente o comunque a sua disposizione per lo svolgimento dell’attività.
Il Responsabile, annualmente, monitorerà l’andamento delle suddette iniziative, riportandone gli esiti agli organi apicali dell’Ente e indicando eventuali azioni di miglioramento che ritiene opportune.