Capitolo I

GENERALITA’

Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata ”Tennis Club President Associazione Polisportiva Dilettantistica”.

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Basilicanova di Montechiarugolo, Via Fornello, 2, ma può costituire sedi secondarie. Ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata.

Art. 3 – L’Associazione aderirà alla Federazione Italiana Tennis e altre Federazioni Sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva relativi alle discipline sportive praticate.

Capitolo II

SCOPO SOCIALE

Art. 4 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ha struttura democratica e si propone di promuovere e sviluppare il gioco del tennis ed altri sport ricreativi. Allo scopo di favorire la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano si prevedono l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis l’istituzione di scuole di tennis, la formazione, l’avviamento, la preparazione e la gestione di squadre di tennis, nonché quant’altro tendente al raggiungimento del fine associativo, in esso compreso la partecipazione ai campionati nazionali, a tornei e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento primario e fondamentale di valorizzazione delle energie e potenzialità sportive dell’Associazione.

L’attività associativa viene svolta all’ interno delle strutture immobiliari della società “IMMOBILIARE PARMA SUD Srl” con sede in Montechiarugolo (PR), C.F. 00446320343 e costituita allo scopo di detenere le proprietà immobiliari utilizzate dall’Associazione. Per tale motivo i contratti associativi degli enti di cui sopra devono ritenersi collegati.

Tutte le attività della Associazione Polisportiva devono essere svolte nel rispetto dei regolamenti del CONI, della Federazione Italiana Tennis e delle direttive degli Enti di Promozione sportiva, delle varie Federazioni Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dei diversi sport che verranno praticati dalla Associazione.

L’associazione si propone altresì di suscitare ed alimentare i migliori vincoli di convivenza e di amicizia fra gli associati, offrendo loro l’occasione di incontrarsi in un circolo in grado di offrire vari mezzi di ricreazione, sportivi e culturali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione potrà ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio.

Per il raggiungimento del fine istituzionale essa può inoltre ricevere in donazione, acquistare, vendere, locare, permutare beni mobili ed immobili, possedere ed esercitare a qualsiasi titolo ogni diritto reale od obbligatorio sugli immobili o cose mobili e compiere in genere tutti gli atti necessari od utili al conseguimento delle sue finalità nei limiti e vincoli previsti dal presente statuto.

L’associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle federazioni e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una federazione.

 

L’Associazione potrà esercitare la propria attività sul territorio della regione Emilia Romagna.

Capitolo III

DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 – L’ Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati:

 

Associati Ordinari;

Associati Sostenitori.

 

La qualifica di Associato Ordinario compete alla persona fisica o ente titolare di almeno una partecipazione della società “IMMOBILIARE PARMA SUD Srl” con sede in Montechiarugolo (PR), C.F. 00446320343. La frequenza e la partecipazione alla vita sociale è consentita anche ai suoi familiari o conviventi o rappresentanti purché tesserati a Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate cui l’Associazione aderirà in conformità al presente Statuto ed al Regolamento interno.

La qualifica di Associato Sostenitore potrà essere conferita, su proposta del Consiglio Direttivo dall’assemblea dei soci, agli Associati Ordinari che abbiano aderito integralmente ad eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dall’Associazione, purché finalizzate, anche in modo indiretto, al perseguimento dello scopo associativo. Gli Associati Sostenitori hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari, ma, per gli stessi, su proposta del Consiglio Direttivo l’assemblea potrà deliberare il pagamento di un contributo associativo ridotto o prevedere particolari vantaggi o modalità di favore nella frequenza alle strutture associative.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di Associato Ordinario deve presentare la relativa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo sottoscritta anche da due Associati Ordinari. All’atto dell’accoglimento della domanda o nei termini eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo, l’aspirante associato deve versare il contributo associativo annuo di cui al successivo articolo 6.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di cui al successivo articolo 7.

Art. 6 – Gli Associati hanno diritto a:

– frequentare le strutture associative;

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;

– partecipare alla elezione degli organi dell’Associazione;

– ricevere tutte le informazioni riguardanti l’attività dell’Associazione, esonerando la stessa da ogni adempimento relativo all’applicazione delle norme in materia di Privacy, ove consentito.

Tutti gli Associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti sociali dei regolamenti della FIT, della normativa del CONI e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, nella misura che viene fissata dal Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell’Assemblea.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

L’accesso e la frequenza alle strutture dell’Associazione da parte degli Associati e dei loro familiari o conviventi o rappresentanti (in caso di enti), nonché le modalità di riconoscimento del relativo “status”, sono determinate dal Consiglio Direttivo con Regolamento interno ai sensi del successivo articolo 41.

Gli Associati praticanti l’attività Tennistica dovranno essere provvisti di tessera in corso di validità rilasciata dalla Federazione Italiana Tennis.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

La perdita della qualifica di associato avviene:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo entro e non oltre dodici mesi prima della scadenza dell’esercizio sociale.

Tenuto conto del particolare collegamento funzionale con la società “IMMOBILIARE PARMA SUD Srl”, il recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con mezzi che ne garantiscano la ricezione, produrrà effetti al momento della cessione, da parte del receduto, della propria partecipazione al capitale sociale della predetta società “IMMOBILIARE PARMA SUD Srl”; tale cessione da effettuarsi con oneri a carico del recedente, potrà avvenire a favore di altri soggetti indicati da quest’ultimo per i quali il Consiglio Direttivo dell’Associazione abbia deliberato in senso favorevole alla loro ammissione, come previsto dal presente Statuto, oppure a favore di altro soggetto indicato dall’Associazione, laddove anch’egli riceva parere favorevole alla sua ammissione e le parti raggiungano un accordo sul prezzo. In mancanza, a favore della stessa associazione ”Tennis Club President Associazione Polisportiva Dilettantistica” al prezzo concordato tra le parti.

b) per esclusione, pronunciata dal Consiglio Direttivo allorché l’Associato abbia compiuto atti disonorevoli o abbia mancato ai doveri associativi o abbia compiuto gravi atti di indisciplina o abbia danneggiato in qualunque modo l’interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome della Associazione. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l’Associato può, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorrere alla Assemblea Generale degli Associati, salvo quanto previsto dal successivo art.30. Il Consiglio Direttivo può infliggere, in via insindacabile, le sanzioni disciplinari del richiamo o della sospensione fino ad un anno. Il tutto salvo quanto disposto dall’art.24 del Codice Civile.

Gli Associati receduti od esclusi restano obbligati al versamento dei contributi associativi non pagati fino al momento dell’efficacia dello scioglimento del rapporto associativo.

c) per morte: in tal caso gli eredi del de cuius che vorranno continuarne il rapporto associativo dovranno indicare un solo soggetto che rivestirà la qualifica di Associato Ordinario con i diritti e gli obblighi conseguenti. Tale soggetto dovrà ottenere il previo gradimento del Consiglio Direttivo e dovrà in ogni caso detenere, anche in comproprietà, almeno una partecipazione al capitale sociale della società “IMMOBILIARE PARMA SUD Srl” con sede in Montechiarugolo (PR), C.F. 00446320343.

Capitolo IV

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Presidente dell’Associazione;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – L’Assemblea è formata da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria. Essa viene convocata a cura del Presidente e in caso di impedimento dal Vice Presidente, oppure dal Collegio dei revisori dei Conti, oppure su iniziativa di un numero di associati pari ad almeno due decimi degli iscritti aventi diritto di voto. In quest’ultimo caso la convocazione deve essere disposta, salvo maggior termine consentito dai richiedenti, entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 10 – La Convocazione avviene mediante comunicazione inviata agli associati anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico e con avviso affisso, in modo visibile, presso la Sede Sociale, non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’assemblea. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione, di prima convocazione e della seconda convocazione che dovrà tenersi ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 11 – Ogni Associato potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altro associato avente diritto al voto. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni delegato.

Art. 12 – Non hanno diritto di voto nell’ assemblea:

a) gli associati non in regola col pagamento delle quote sociali;

b) gli associati assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento.

Art. 13 – Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall’assemblea. Le nomine alle cariche sociali, quando non siano fatte per acclamazione, debbono avvenire a scheda segreta. E’ gradito che coloro che intendono candidarsi alle cariche sociali, segnalino il nominativo almeno otto giorni prima dell’Assemblea. L’elenco sarà affisso nella sede sociale per renderne edotti gli associati.

Art. 14 – L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, che potranno farsi rappresentare anche con delega; l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti in proprio o con delega. L’Assemblea Ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto, che potranno farsi rappresentare anche con delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti; l’Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, che potranno farsi rappresentare anche con delega; le delibere saranno approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, necessitano del voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L’Assemblea potrà essere tenuta, su iniziativa del Consiglio Direttivo e con indicazione espressa nell’avviso di convocazione, anche mediante strumenti di video-conferenza, con modalità che consentano l’identificazione dei presenti, il loro intervento in assemblea ed il libero esercizio del diritto di voto.

Art. 15 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge il proprio Presidente. I deliberati dell’Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recanti le firme del Presidente, del Segretario, e quando siano stati nominati, dagli Scrutatori.

Art. 16 – Le deliberazioni assunte dall’Assemblea in conformità dello statuto sono vincolanti per tutti gli associati, compresi quelli assenti e dissenzienti.

Art. 17 – L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o qualora lo richiedano particolari esigenze nel più ampio termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e delibera, sulle seguenti materie:

1) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

2) elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Sono altresì di competenza dell’assemblea ordinaria, tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente statuto all’Assemblea generale straordinaria e al Consiglio Direttivo o che quest’ultimo ritenga di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 18 – Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

– le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto sociale;

– lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;

– la nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Capitolo V

DEL PRESIDENTE

Art. 19 – Il Presidente è l’organo dell’associazione cui spetta la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 20 – Al Presidente, oltre ai poteri di cui all’art. 19, spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo statuto e dal regolamento, e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale e per specifico mandato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea degli associati.

Capitolo VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri eletti dall’Assemblea fra gli associati. Possono essere eletti Consiglieri anche i familiari conviventi degli associati ammessi a frequentare il circolo secondo le modalità previste da apposito regolamento. In caso di dimissione di uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo resta in carica qualora rimangano in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea e con possibilità, comunque, del consiglio direttivo di provvedere alla cooptazione del o dei consiglieri dimissionari, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del consiglio stesso. In tal caso la prima assemblea ne ratificherà la nomina o in difetto provvederà alla nomina dei membri mancanti.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno:

a) Il Presidente;

b) Uno o due Vice Presidenti;

c) Il Tesoriere.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea dura in carica tre esercizi, e la  carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo in scadenza decade nel momento in cui viene nominato dalla Assemblea il nuovo Consiglio Direttivo.

E’ fatto divieto a tutti i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una federazione, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla federazione stessa.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato esecutivo composto di tre o cinque dei suoi membri, scelti tra i suoi componenti. Detto Comitato Esecutivo curerà l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il quale può delegargli i poteri di gestione ordinaria in tutto o in parte.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Direttore del circolo, determinandone il relativo rapporto, nonché Commissioni consultive su temi specifici composte da Associati e presiedute da un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente o di almeno tre Consiglieri. Esso è convocato altresì su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari modalità di termini.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche in video-conferenza, con modalità che consentano l’identificazione dei presenti, il loro intervento ed il libero esercizio del diritto di voto.

Art. 27 – II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nei limiti del bilancio preventivo approvato dall’ Assemblea degli Associati aumentato del 10% (dieci percento).

Art. 28 – I membri del Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive o che perdono la qualità di Associato, decadono dalla carica.

Capitolo VII

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 – Il controllo dell’Amministrazione dell’Associazione è affidato ad un Collegio composto di tre membri effettivi nominati dall’Assemblea i quali designano fra loro il Presidente; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Provvedono ad esaminare i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio e all’Assemblea degli associati.

Possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo

Capitolo VIII

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre associati, che non appartengano al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori e non abbiano rapporti di parentela o affinità inferiore al terzo grado con un componente del Consiglio

La durata dei membri del Collegio dei Probiviri è di 3 (tre) anni ed i vari membri sono rieleggibili senza limitazione alcuna. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione dirimere le controversie fra associati, tra associati ed Associazione, tra associati e organi sociali e tra gli organi sociali stessi che potrebbero eventualmente insorgere in merito alle relazioni reciproche derivanti dall’esistenza dell’Associazione, dall’appartenenza alla stessa, nonché ai reciproci diritti e doveri come da statuto e regolamenti associativi. Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni presso la sede sociale e deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 31 – La associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FIT, o dagli altri enti cui è affiliata.

L’associazione, dal momento dell’affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all’associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti delle federazioni a cui l’associazione aderisce.

Gli associati e gli atleti si impegnano, fatto salvo il rispetto delle norme inderogabili in materia, a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 808 del Codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

Il Consiglio direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.

Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.

Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.

L’inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Il Collegio arbitrale è costituito di tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l’associazione aderisce.

In difetto di accordo, la nomina del presidente è demandata al presidente del Comitato regionale di una delle Federazioni a cui l’associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell’arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l’esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria dell’associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Capitolo IX

DEL BILANCIO – PATRIMONIO

Art. 32 – II Consiglio Direttivo, predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per ogni esercizio sociale. Gli esercizi dell’associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e coincidono con l’anno solare.

Art. 33 – Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, debbono essere depositati presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea degli Associati.

Art. 34 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, acquisiti ed esaminati i documenti di cui al precedente articolo, redige la propria relazione depositandola 5 giorni prima della data dell’Assemblea.

Art. 35 – Il bilancio consuntivo sarà composto dal rendiconto economico di gestione e dallo Stato Patrimoniale.

Art. 36 – Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio sociale, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. 4.

E’ fatto divieto di distribuire in qualsiasi momento anche in modo indiretto utili, proventi o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capitolo X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37 – Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione possono avvenire:

a) di diritto, quando l’Associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere ai propri funzionamenti;

b) per delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati;

c) per decorso del termine.

Art. 38 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 39 – Qualunque sia la causa di scioglimento, è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio esistente a fini sportivi ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23-12-1996 N° 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Capitolo XI

ACCOLLO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 40 – L’ Associazione, con riferimento all’art. 11 comma 6 del DLGS 18.12.1997 n. 472, si accolla nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti che gestiscono i tributi, l’eventuale debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i Rappresentanti dell’Associazione, i loro Delegati, dipendenti ed incaricati possano commettere nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri. L’ assunzione del debito da parte dell’Associazione, è esclusa nel caso di dolo o colpa grave, quando cioè venga dimostrato e provato da parte dei Giudici Tributari, che chi ha commesso la violazione, ha agito volontariamente in danno dell’Associazione oppure la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità così come definite dall’Art. 5 comma 3 dello stesso DLGS n. 472.

Capitolo XII

REGOLAMENTI INTERNI E NORME DI RINVIO

Art. 41 – Il Consiglio Direttivo provvede alla emanazione di uno o più Regolamenti interni, alla loro sostituzione e modificazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati.

Art. 42 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme e direttive del CONI, nonché agli Statuti e Regolamenti degli Enti di cui al precedente art.3 cui l’Associazione è affiliata ed in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di Associazione.